PeKo

CoPe

Personalkommission SBB Unternehmung

Commission du personnel CFF Groupe des Entreprises

Commissione del personale FFS Gruppo Imprese

 

Aiuto in caso di soppressione di posti di lavoro

 

 

 

Argomenti:

Trasferimento - Tempi di viaggio - Indennità di partenza                                   Pagina 1

Salario (garanzia del salario)                                                                                                    3

Nuovo Orientamento & Attività professionale (NOA)                                                         4

 

 

 

 

 

Trasferimento - Tempi di viaggio - Indennità di partenza

 

CCL FFS 2007

 

24    Trasferimenti

1   Per motivi d’organizzazione aziendale, la collaboratrice o il collaboratore può essere trasferita/o in un altro posto.

2   L’avviso va dato tempestivamente, con almeno 3 mesi di anticipo.

3   Le prestazioni accordate in caso di trasferimento sono disciplinate nell’appendice 3.

 

159  Diritto a una indennità di partenza (FFS Cargo cifra 158)

1   Se le FFS sciolgono il rapporto di lavoro per inidoneità medica, la collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di ricevere, nei seguenti casi, un’indennità unica di partenza:

a.  se in base alla formazione di cui dispone ha poche opportunità di trovare una nuova attività, o

b.  se ha già compiuto 40 anni, o

c.  se ha lavorato 15 anni o più alle FFS.

2   Non sussiste nessun diritto di beneficiare dell’indennità:

a   se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con un diritto di beneficiare di prestazioni periodiche della Cassa pensioni FFS;

b.  se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con la possibilità di occupare un posto ragionevolmente accettabile presso un datore di lavoro secondo l’articolo 3 Lpers 1.

 

LPers

Art. 3    Datori di lavoro

1   Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono:

a.  il Consiglio federale quale organo direttivo supremo dell’amministrazione federale;

b.  l’Assemblea federale per i Servizi del Parlamento;

c. la Posta svizzera;

d.  le Ferrovie federali svizzere;

e.  il Tribunale federale.

2   I dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate sono considerati datori di lavoro, per quanto il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.


 

FFS Cargo 158

1   Se la FFS Cargo scioglie il rapporto di lavoro per inidoneità medica, la collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di ricevere, nei seguenti casi, un’indennità unica di partenza:

a.  se in base alla formazione di cui dispone ha poche opportunità di trovare una nuova attività

b.  se ha già compiuto 40 anni d'età, o

c.  se ha lavorato 15 anni o più a FFS Cargo SA.

2   Non sussiste nessun diritto di beneficiare dell’indennità:

a.  se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con un diritto di beneficiare di prestazioni periodiche della Cassa pensioni FFS;

b.  se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con la possibilità di occupare un posto ragionevolmente accettabile presso un altro datore di lavoro 1

1 Differenza fra cifra 158 2b CCL Cargo e cifra 159 2b CCL FFS

 

160  Entità (FFS Cargo cifra 159)

1   L'indennità corrisponde:

 

Numero di anni trascorsi alle FFS

Indennità lorda in numero di salari mensili

1 5

2

6 15

9

16 e più

12

2   Il tempo trascorso in un rapporto di tirocinio o lavorando a tempo parziale viene interamente computato. Lo stesso vale per gli anni durante i quali la collaboratrice o il collaboratore ha lavorato in una società affiliata alle FFS, purché le FFS vi partecipino almeno nella misura del 50%.

3   Le prestazioni di assicurazioni sociali nazionali ed estere (indennità giornaliere e prestazioni in forma di rendita), ad eccezione di quelle dell'assicurazione contro la disoccupazione, sono computate per determinare l'indennità.

 

161  Riduzione

L’indennità può essere adeguatamente ridotta se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con la possibilità di occupare un posto ragionevolmente accettabile.

 

 

Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro

 

1   Base

La presente appendice si fonda sulla cifra 24 del CCL.

 

2   Principio

1   Le collaboratrici e i collaboratori che vengono trasferiti a un altro luogo di lavoro vi sono accolti personalmente dalla/dal superiore e vengono introdotti nel nuovo ambiente.

2   Nei casi di trasferimenti in altre regioni linguistiche, la partecipazione a corsi di lingue sarà sostenuta attivamente.
Le FFS ne assumono i costi.

 

3   Cambiamento del luogo di domicilio o di lavoro

1   I criteri personali per l’assegnazione del nuovo luogo di lavoro vanno definiti nell’ambito della partecipazione aziendale.

2   Qualora i collegamenti offerti dai trasporti pubblici siano sfavorevoli, la persona interessata può beneficiare di adeguamenti degli orari normali di lavoro fino al momento in cui trasferisce il domicilio, ma al massimo durante un anno.

3   Fino al momento del cambiamento di domicilio, durante un anno al massimo, la metà del tempo supplementare di viaggio viene computata quale tempo di lavoro.

4   Se, a causa di un trasferimento a breve termine in un altro luogo di lavoro, si devono pagare due affitti, le FFS assumono, durante un anno al massimo, il canone di locazione meno caro.

5   Fino al momento del cambiamento di domicilio, però al massimo durante un anno, per ogni pasto principale consumato al nuovo luogo di lavoro si può conteggiare mezza indennità per un pasto principale, se i presupposti seguenti sono adempiuti:

i pasti non possono più essere consumati a casa propria o dove vengono presi normalmente;

nel luogo di lavoro non esiste un ristorante per il personale o un ristorante a prezzi comparabili.

6   Se la nuova indennità regionale è inferiore a quella precedente, quest’ultima viene corrisposta ancora per due anni.

 

 

Appendice 11 (FFS Cargo Appendice 10)

 

3   Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro (Appendice 3)
Codiscussione
Cambiamento di domicilio e di luogo di lavoro in caso di trasferimento (criteri personali)

 

 

 

Salario (Garanzia del salario)

 

CCL:

94    Convenzione sul salario (FFS Cargo cifra 93)

1   Il salario verrà pattuito all’entrata nell'azienda, oppure al cambio di funzione o del livello di funzione. Il livello per la funzione prevista, l’esperienza computabile e la previsione sulle prestazioni che verranno fornite ne costituiscono la base.

2   Le particolarità e il computo dell’esperienza utile sono regolamentati nel manuale per la gestione del personale.

 

 

96    Passaggio a un livello di funzione inferiore        (FFS Cargo cifra 95)

1   Al passaggio a un livello di funzione inferiore, il salario verrà pattuito nel quadro del nuovo livello di funzione.

2   Se il cambiamento è consecutivo a modifiche apportate all’organizzazione aziendale, o viene effettuato in vista di tali mutamenti e il salario del momento è più elevato del valore finale massimo A (appendice 7) del nuovo livello di funzione, la differenza sarà concessa a titolo di importo garantito.

3   In caso di aumenti salariali, l'importo garantito viene ridotto o soppresso.

4   Se, trascorsi 2 anni di garanzia, la persona non ha ancora compiuto 58 anni, è soppresso l’importo di garanzia che, con il salario, oltrepassa CHF 100 000.

 

 

Manuale per la gestione del personale: capitolo D, cifra E

Direttiva:   R Z 141.1 Diritto al salario in caso di passaggio a un livello di funzione inferiore

Direttiva:   R Z 142.2 Indennità regionale e garanzie relative all'indennità di residenza, cifre 11 e 12

CoPe V: Guida „Convenzione sul salario“                          

 

Pensionamento