Colpi di diritto
Residente in Italia, licenziato in Svizzera
Chi risiede in Italia ma lavora in Svizzera appartiene al gruppo dei cosiddetti frontalieri. Quando un rapporto di lavoro di questo tipo viene interrotto, le persone interessate si trovano improvvisamente tra due sistemi sociali – quello svizzero e quello del paese di residenza. Per questa situazione valgono regole particolari, stabilite dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE e dal Regolamento UE n. 883/2004 sulla coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.

Per i frontalieri ne derivano competenze chiare, ma anche una responsabilità personale precisa. Dopo il licenziamento, la persona interessata deve iscriversi senza ritardo presso il centro per l’impiego competente nel proprio luogo di residenza in Italia. Un’iscrizione tardiva può comportare svantaggi finanziari.
Poiché i periodi assicurativi non sono stati maturati in Italia, ma in Svizzera, devono essere dimostrati alle autorità italiane. Questo avviene tramite il modulo riconosciuto a livello europeo PD U1, che può essere richiesto presso la cassa disoccupazione competente in Svizzera o presso la SECO (Segreteria di Stato dell’economia). La richiesta e la presentazione di questo documento sono responsabilità della persona interessata ed è indis-pensabile affinché l’ufficio del lavoro italiano possa calcolare correttamente i benefici.
L’indennità di disoccupazione italiana (NASPI) viene calcolata sulla base del salario percepito in Svizzera, ma in Italia valgono regole di calcolo diverse. In Svizzera l’indennità è generalmente pari al 70–80% del salario lordo assicurato, mentre in Italia vi sono limiti e formule di calcolo diverse che possono comportare un importo inferiore.
Con il diritto all’indennità di disoccupazione in Italia, la persona ha diritto all’assistenza sanitaria pubblica (Servizio Sanitario Nazionale – SSN). La precedente assicurazione sanitaria svizzera, solitamente una copertura LAMal, dev’essere disdetta perché la doppia assicurazione non è consentita e comporterebbe costi aggiuntivi.
Con il licenziamento termina anche l’appartenenza alla cassa pensioni svizzera (previdenza professionale, secondo pilastro). Chi desidera continuare a essere assicurato contro i rischi di invalidità e decesso può aderire volontariamente alla Previdenza professionale LPP. I requisiti sono: residenza in un paese UE o EFTA (ad esempio Italia), ultimo datore di lavoro soggetto all’obbligo LPP e presentazione della domanda entro sei mesi dalla fine del rapporto di lavoro. I premi sono a carico della persona assicurata.
Il capitale accumulato nella previdenza professionale non viene liquidato automaticamente. Può essere trasferito su un conto di libera prestazione o una polizza di libera prestazione presso una banca o assicurazione in Svizzera. Il capitale rimane lì fino all’assunzione in un nuovo lavoro con cassa pensioni, al pensionamento o, in casi particolari, alla liquidazione. Chi vive da frontaliero si trova tra due sistemi. Tuttavia, chi è ben informato e agisce tempestivamente può evitare svantaggi finanziari e affrontare meglio la transizione verso la disoccupazione.
Servizio giuridico del SEV