colpi di diritto
Assistenza a congiunti malati
Conosciamo tutti la situazione: tosse e starnuti dalla camera dei bambini nel cuore della notte. Al di là delle preoccupazioni e delle difficoltà ad organizzarsi, sappiamo anche che abbiamo diritto di restare a casa e di accudire la prole. Come stanno invece le cose se ad ammalarsi e ad aver bisogno di cure è il partner, la moglie o uno dei genitori?
1. Base legale
Dopo la revisione del Codice delle obbligazioni (CO) e della Legge sul lavoro (LL) nell’ambito delle riforme di politica familiare (in vigore dal 1° gennaio 2021), sussiste un diritto legale a un congedo pagato per l’assistenza a congiunti malati.
• L’articolo 329h del CO stabilisce che si ha diritto al tempo necessario all’assistenza di un familiare o partner con problemi di salute.
2. Premesse per il diritto
Il lavoratore ha diritto a un congedo breve quando:
• è interessato un parente prossimo (per es. il coniuge o il/la partner registrato/a, il/la convivente, i figli, i genitori, i suoceri, i fratelli e le sorelle),
• il quale presenta un problema di salute che rende necessaria l’assistenza,
• l’assistenza è data dal lavoratore personalmente e in modo gratuito.
3. Durata del congedo
• Per ogni caso di malattia si ha diritto a un massimo di tre giorni di congedo per assistenza pagato.
• Il diritto non può superare complessivamente i dieci giorni nell’arco di un anno.
4. Regolamentazione speciale:assistenza di figli gravemente malati
Oltre al normale congedo di assistenza sussiste anche un diritto particolare secondo l’articolo 329i CO
• I genitori hanno diritto a un congedo di assistenza fino a 14 settimane quando devono accudire un figlio con gravi problemi di salute.
• Questo congedo può essere preso entro un termine di 18 mesi.
• Il versamento del salario è assicurato dall’indennità per perdita di guadagno (IPG).
5. Relazione con l’obbligo di diligenzae fedeltà
Le disposizioni concretizzano l’equilibrio tra:
• obbligo di lavorare e di lealtà del lavoratore da una parte, e
• obbligo di diligenza del datore di lavoro (art. 328 CO) dall’altra parte.
6. Conseguenze legali in caso di rifiuto
Il datore di lavoro che rifiuta di concedere il congedo di assistenza garantito per legge viola il diritto imperativo. In tal caso il lavoratore può:
• intentare causa per la dispensa dal lavoro,
• in caso di continuo rifiuto valutare la rescissione senza preavviso del rapporto di lavoro per motivi gravi (art. 337a CO).
A dipendenza della tipologia di CCL possono essere previsti termini di durata maggiore.
Dunque, possiamo restare a casa e aver cura di noi. Anche qui però vale la regola che l’assistenza può durare solo finché non si trova un’altra soluzione e deve essere davvero necessaria dal punto di vista medico. Un colloquio aperto con il superiore aiuta a trovare la giusta misura.
Servizio giuridico del SEV