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colpi di diritto

Quando il datore di lavoro non versa i contributi AVS

Andrea, 64 anni, pensa già alla meritata pensione che si godrà dall’anno prossimo. Per questo ha richiesto un calcolo anticipato della rendita alla sua cassa di compensazione. E, guarda un po’, mancano anni di contribuzione. Si scopre che, a quanto pare, la ditta per cui ha lavorato qualche anno prima non ha versato i contributi AVS alla cassa di compensazione. Che fare?

Questo documento dovrebbe essere noto a tutti i dipendenti residenti in Svizzera ...

Il versamento dei contributi AVS alla cassa di compensazione è compito del datore di lavoro. Egli deduce i contributi dei suoi dipendenti ogni volta che paga gli stipendi, poi li riversa – unitamente alla sua quota – alla rispettiva cassa di compensazione. Quest’ultima registra i redditi da cui sono detratti i contributi AVS. La cassa di compensazione tiene, per ogni assicurato, un cosiddetto «conto individuale», nel quale figurano non solo tutti i redditi, ma anche i periodi di contribuzione e gli accrediti per compiti assistenziali. Il conto individuale è, per così dire, la base di calcolo per la futura rendita AVS. Gli anni di contribuzione mancanti possono quindi avere conseguenze. In cifre, ogni anno di contribuzione in meno comporta una riduzione della rendita di almeno il 2,3 percento.

Se – come in questo caso – il datore di lavoro non rispetta i suoi obblighi legali e non versa i contributi, di principio Andrea non subirà uno svantaggio. Questo a condizione di poter provare che, a quel tempo, era effettivamente impiegato presso il datore di lavoro in parola. La cosa migliore per lui sarebbe di riuscire a trovare i conteggi del salario sui quali figurano le effettive detrazioni per le assicurazioni sociali. A questo scopo egli può richiedere dalla sua precedente azienda la documentazione salariale fino a dieci anni prima. Altre possibilità di prova sarebbero gli estratti bancari, i certificati di lavoro, i documenti fiscali e così via. Quanta più documentazione che attesti di aver lavorato per la ditta in questione Andrea potrà presentare, tanto più facilmente egli riuscirà a dimostrarlo, e i contributi mancati gli verranno accreditati sul conto individuale.

Spetterà allora alla cassa di compensazione richiedere all’ex datore di lavoro il versamento a posteriori degli importi dovuti, fissandoli se necessario con una decisione. Anche se non fosse più possibile esigere questi importi dalla ditta – vuoi perché già prescritti, vuoi perché impossibili da riscuotere – Andrea non ne avrebbe alcun danno. I contributi mancanti gli verranno comunque accreditati sul conto individuale.

In conclusione: i lavoratori non possono e non devono confidare nel fatto che i contributi AVS vengano senz’altro versati da ogni datore di lavoro. È buona cosa tenere e conservare in modo ordinato i documenti più importanti quali certificati di salario, attestati ecc. E non fa mai male richiedere, ogni due o tre anni, un estratto del proprio conto individuale alla cassa di compensazione. Non costa niente. Basta saperlo.

Servizio giuridico del SEV

Commenti

  • pan.

    pan. 14/07/2023 23:59:41

    auf dieses wichtige tema habe ich in der SEV-zeitung schon vor mehr als zehn jahren einmal aufmerksam gemacht. beim mir persönlich hatte die sache einen glimpflichen ausgang, indem die ausgleichskasse einen brief der universität und einen lohnausweis von 1986 (!) als nachweis anerkannte, dass ich meiner beitragspflicht (mutmasslich) nachgekommen war. es bleibt aber dabei: individuelles konto immer wieder überprüfen, insbesondere bei arbeitgeberwechsel, und gegebenenfalls korrektur verlangen.