| Attualità / giornale SEV

colpi di diritto

Non si può essere obbligatia ritirare anticipatamente un avere di libero passaggio

Il Tribunale federale ha stabilito che l’assistenza sociale non può esigere il ritiro del proprio capitale di cassa pensioni a 60 anni, se poi questo verrebbe esaurito prima del ritiro anticipato della rendita AVS.

Il caso

Dal 2014, il signor M. era al beneficio delle prestazioni dell’assistenza sociale. Nel 2022, ha ricevuto dal Comune la richiesta di rimborso di circa 77 700 franchi, in quanto avrebbe sottaciuto di disporre di un avere di libero passaggio di circa 105 000 franchi, provenienti dalla Cassa pensione di un precedente rapporto d’impiego. M. avrebbe quindi, secondo il comune, potuto ritirare questi soldi dai 60 anni e utilizzarli per il proprio sostentamento.

Di cosa si tratta?

Le prestazioni dell’assistenza sociale vengono elargite unicamente a chi non è in grado di auto sostentarsi. Gli averi di Cassa pensioni (2. pilastro) sono però tutelati, in quanto destinati al proprio sostentamento durante la vecchiaia. Sorge quindi la domanda se l’assistenza ha il diritto di esigere un ritiro di questo avere non appena possibile.

Cos’ha decisoil Tribunale federale e perché?

Il Tribunale federale ha dato ragione a M. (decisione 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024), precisando che un ritiro a 60 anni di questo capitale non è esigibile laddove esso sarebbe esaurito prima che la persona abbia la possibilità di ritirare anticipatamente la rendita AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti), ossia a 63 anni. Essa tornerebbe infatti a dipendere dall’assistenza sociale e non disporrebbe più di nessun avere di vecchiaia.

Il calcolo viene svolto sulla base del fabbisogno riconosciuto dalle prestazioni complementari (PC) alla rendita AVS o AI, che risulta superiore a quello considerato dall’assistenza sociale. Nel caso di M., i circa 100 000 franchi ritirati al netto delle imposte gli avrebbero permesso di coprire le proprie spese di circa 40 000 franchi l’anno solo per due anni e mezzo. Non deve quindi rimborsare nulla.

In conclusione

In primo luogo, bisogna calcolare se il capitale è sufficiente sino al ritiro anticipato della rendita AVS. In caso contrario non è lecito esigere che il capitale venga ritirato.

Se l’avere in conto è sensibilmente superiore, un suo ritiro anticipato può invece risultare esigibile.

La trasparenza è obbligatoria: sottacere l’esistenza di un conto può comportare la riduzione delle prestazioni di assistenza.

Servizio giuridico del SEV