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colpi di diritto

Trasferimento del contratto di lavoro

Il mio contratto di lavoro viene trasferito a un’altra azienda: quali sono le regole da seguire?

In alcune regioni della Svizzera si ripete regolarmente una sorta di «gioco delle sedie»: a seguito di una gara d’appalto, le linee di autobus regionali passano da un’azienda all’altra e con esse anche parte del personale. Regolato principalmente dagli articoli 333 e 333a del Codice delle obbligazioni, il trasferimento dei rapporti di lavoro rimane poco conosciuto.

Prima del trasferimento, il datore di lavoro è tenuto a informare la commissione del personale, se ne esiste una, o, in sua assenza, tutti i/le dipendenti interessati/e, in merito al motivo del trasferimento e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per le persone trasferite. Qualora siano previste misure particolari, il personale deve essere consultato prima della loro attuazione.

Una volta in possesso di tali informazioni, ogni lavoratore e ogni lavoratrice ha la possibilità di opporsi al trasferimento, il che comporterà la cessazione del proprio contratto di lavoro al termine del periodo corrispondente al preavviso di legge (e non al preavviso contrattuale o convenzionale, che potrebbe essere più lungo). Ciò non gli/le consente tuttavia di mantenere il proprio contratto di lavoro presso il precedente datore di lavoro. Se il trasferimento del rapporto di lavoro deve avvenire durante il periodo di preavviso, il/la dipendente lavorerà per il nuovo datore di lavoro fino alla scadenza di tale termine.

È opportuno fare opposizione entro il mese successivo alla comunicazione relativa al trasferimento imminente, preferibilmente per iscritto, sebbene sia valida anche un’opposizione verbale. Ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione, opporsi a un trasferimento equivale a perdere il posto di lavoro per colpa propria; ciò comporterà una sanzione.

Se l’annuncio del trasferimento non ha sollevato opposizioni, il contratto di lavoro passa automaticamente al datore di lavoro subentrante, senza che sia necessario firmare un nuovo contratto né sottoporsi a un nuovo periodo di prova. Il rapporto di lavoro proseguirà alle stesse condizioni, ovvero l’anzianità di servizio e il saldo delle ferie rimangono invariati. Se era applicabile un CCL, questo dovrà essere rispettato dal datore di lavoro subentrante per un altro anno, fintanto che rimane in vigore. Se il nuovo datore di lavoro è già soggetto a un altro CCL, le disposizioni più favorevoli si applicheranno al personale trasferito.

Nel caso in cui il precedente datore di lavoro non abbia onorato i crediti salariali, i/le dipendenti potranno farli valere sia nei confronti del precedente che del nuovo datore di lavoro, poiché entrambi ne rispondono solidalmente.

Un licenziamento motivato dal trasferimento ha forti probabilità di essere abusivo, in particolare se l’obiettivo della manovra è che il/la dipendente stipuli un nuovo contratto di lavoro con la società subentrante, perdendo così l’anzianità di servizio o altri diritti.

Alcuni Contratti collettivi contengono norme specifiche in materia di trasferimenti; è il caso, ad esempio, dell’articolo 64 del CCL-GEST, che si applica ai subappaltatori dei TPG (Trasporti pubblici ginevrini).

Se il vostro contratto di lavoro è oggetto di un trasferimento a un nuovo datore di lavoro e avete dubbi sul mantenimento dei vostri diritti, non esitate a contattare il SEV.

Servizio giuridico del SEV

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